Atto›Capo 4
Art. 21
In vigore dal 17 dic 1994
Il secondo e terzo comma dell'articolo 32 ter del trattato CECA, il secondo e terzo comma dell' del trattato CE e il secondo e terzo comma dell' del trattato CEEA sono sostituiti dai
seguenti:
"Ogni tre anni si procede ad un rinnovamento parziale dei giudici.
Esso riguarda alternativamente nove e otto giudici.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati
generali. Esso riguarda ogni volta quattro avvocati generali."
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-21