Atto›Capo 4
Art. 19
In vigore dal 17 dic 1994
Il secondo comma dell' del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l' del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea e l' del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea
dell'energia atomica sono sostituiti dal seguente:
"La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti nove giudici. Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici.
Le deliberazioni delle sezioni composte di sette giudici sono valide soltanto se prese da cinque giudici. In caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal
regolamento di procedura."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-19