Atto›Capo 4
Art. 18
In vigore dal 17 dic 1994
Il secondo comma dell' del trattato CECA, il secondo comma dell' del trattato CE, il secondo comma dell' del trattato CEEA ed il paragrafo 1 dell' del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CECA sono sostituiti dal
seguente:
"La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre, cinque o sette giudici allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate
categorie di cause conformemente alle norme a tal fine stabilite."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-18