Art. 18
AttoCapo 4

Art. 18

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In vigore dal 17 dic 1994
Il secondo comma dell' del trattato CECA, il secondo comma dell' del trattato CE, il secondo comma dell' del trattato CEEA ed il paragrafo 1 dell' del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CECA sono sostituiti dal seguente: "La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre, cinque o sette giudici allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause conformemente alle norme a tal fine stabilite."
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-18