Atto›Capo 4
Art. 99
In vigore dal 17 dic 1994
La Repubblica di Finlandia può mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione, la tariffa doganale applicabile ai paesi
terzi per i prodotti elencati nell'allegato XI.
Durante questo periodo la Repubblica di Finlandia riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio e la tariffa doganale comune secondo il seguente calendario:
- al 1 gennaio 1996, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 75 %;
- al 1 gennaio 1997, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 40 %
Dal 1 gennaio 1998 la Repubblica di Finlandia applica integralmente
la tariffa doganale comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-99