AttoCapo 5

Art. 107

In vigore dal 17 dic 1994
Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui all', paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità negli scambi della Finlandia con i paesi terzi.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-107

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