Atto›Titolo V›Sez. 1
Art. 112
In vigore dal 17 dic 1994
1. Per un periodo di 4 anni dalla data di adesione le disposizioni di
cui all'allegato XII, conformemente a detto allegato ed alle
condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Svezia.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione
entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie.
Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'"acquis" comunitario si applicherà ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti
negli Stati membri attuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-112