Atto
Art. 117
In vigore dal 17 dic 1994
Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92, l'accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri attuali da parte di pescherecci battenti bandiera della Svezia e immatricolati o registrati in un porto svedese, in
appresso denominati "pescherecci della Svezia", è sottoposto al
regime definito alla presente sottosezione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-117