Atto

Art. 121

In vigore dal 17 dic 1994
1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione delle catture, da attribuire alla Svezia, è fissata come segue per specie e per zona Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le parti attribuite alla Svezia sono fissate in conformità con l', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994. 3. I quantitativi attribuiti alla Svezia delle specie non soggette a limiti dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione delle catture, o soggetti a TAC, ma non ripartiti in contingenti tra gli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca ed entro il 31 dicembre 1997, nelle acque della Comunità di cui all' i livelli di sforzo di pesca dei pescherecci della Svezia sulle specie non regolamentate e non attribuite non possono essere superiori a quelli raggiunti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-121

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Art. 121 Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. — Testo vigente | Portale Normativo