Atto›Sez. III
Art. 125
In vigore dal 17 dic 1994
Per un periodo che non può superare tre anni a decorrere dalla data di adesione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa annualmente l'importo del contributo finanziario dell'Unione all'immissione di giovani salmoni realizzata dalle autorità svedesi competenti.
Tale compensazione finanziaria sarà valutata alla luce degli equilibri tra le popolazioni esistenti immediatamente prima
dell'adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-125