Atto
Art. 122
In vigore dal 17 dic 1994
1. Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni a cui i quantitativi attribuiti in base all' possono essere pescati rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima
dell'entrata in vigore del trattato di adesione.
2. Tali condizioni sono fissate, per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1995, in conformità con l', paragrafo 4 del
regolamento (CEE) n. 3760/92.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-122