Atto

Art. 122

In vigore dal 17 dic 1994
1. Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni a cui i quantitativi attribuiti in base all' possono essere pescati rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. 2. Tali condizioni sono fissate, per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1995, in conformità con l', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-122

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo