Atto

Art. 120

In vigore dal 17 dic 1994
Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Svezia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia e della Norvegia, nelle divisioni CIEM III e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all' del regolamento (CEE) n. 3760/92.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-120

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Art. 120 Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. — Testo vigente | Portale Normativo