Art. 120
Atto

Art. 120

27 / 235
In vigore dal 17 dic 1994
Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Svezia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia e della Norvegia, nelle divisioni CIEM III e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all' del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-120