Atto›Sez. III
Art. 124
In vigore dal 17 dic 1994
1. Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità.
2. I diritti ed obblighi che derivano per il Regno di Svezia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente
mantenute.
3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di
taluni accordi per periodi di un anno al massimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-124