AttoParte PRIMA

Art. 5

In vigore dal 17 dic 1994
1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una delle Comunità, con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano i nuovi Stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto. 2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente a ciascuna delle Comunità, nonché agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunità e gli attuali Stati membri nell'ambito dell'Unione assistono a tal fine i nuovi Stati membri. 3. I nuovi Stati membri aderiscono, con il presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2. 4. I nuovi Stati membri adottano le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche altri Stati membri o una delle Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-5

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. — Testo vigente | Portale Normativo