Atto›Parte PRIMA
Art. 5
In vigore dal 17 dic 1994
1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una delle Comunità, con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano i nuovi Stati membri alle
condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.
2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente a ciascuna delle Comunità, nonché agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunità e gli attuali Stati membri nell'ambito dell'Unione assistono a tal fine i nuovi
Stati membri.
3. I nuovi Stati membri aderiscono, con il presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle
convenzioni di cui al paragrafo 2.
4. I nuovi Stati membri adottano le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche
altri Stati membri o una delle Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-5