Atto›Parte PRIMA
Art. 3
In vigore dal 17 dic 1994
I nuovi Stati membri si impegnano, relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni, che sono inseparabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea:
- ad aderire a quelli che, alla data di adesione, sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali, nonché a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformità del Titolo VI del
trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l'adozione;
- ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano
nei settori della giustizia e degli affari interni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-3