Trattato

Art. 3

In vigore dal 17 dic 1994
Il presente trattato, redatto in un unico esemplare, in danese, in francese, in finlandese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in norvegese, in olandese, in portoghese, in spagnolo, in svedese e in tedesco, i testi di ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari. Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-t-3

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