Atto›Titolo II
Art. 28
In vigore dal 17 dic 1994
È inserito come lettera d) dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato CE, come lettera d) dell' del trattato CECA e come lettera e) dell'articolo 198 del trattato CEEA il testo
seguente:
"Il presente trattato non si applica alle isole Åland. Tuttavia il Governo della Repubblica di Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del trattato presso il Governo della Repubblica italiana, che il trattato si applica alle isole Åland conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea. Il Governo della Repubblica italiana rimetterà copia certificata conforme di una tale dichiarazione agli Stati membri."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-28