Atto›Parte QUARTA
Art. 31
In vigore dal 17 dic 1994
1. Nel corso dei primi due anni successivi all'adesione ciascuno dei nuovi Stati membri procede all'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto, del numero dei rappresentanti stabilito dall' del presente atto, conformemente alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto.
2. Dal momento dell'adesione e per il periodo fino a ciascuna delle elezioni di cui al paragrafo 1, i rappresentanti dei nuovi Stati membri nel Parlamento europeo sono designati dai parlamenti di questi Stati fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi Stati.
3. Tuttavia ciascuno dei nuovi Stati membri, che decida in tal senso, può procedere ad elezioni al Parlamento europeo nel periodo tra la firma e l'entrata in vigore del trattato di adesione secondo il
protocollo n. 8 allegato al presente atto.
4. Il mandato dei rappresentanti eletti a norma dei paragrafi 1 e 3 scade contemporaneamente a quello dei rappresentanti eletti negli
Stati membri attuali per il quinquennio 1994-1999.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-31