Atto›Sez. II
Art. 33
In vigore dal 17 dic 1994
Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Norvegia può continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l' della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del
legname grezzo.
Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sarà riveduta,
conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-33