Atto›Sez. II
Art. 37
In vigore dal 17 dic 1994
Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso alle acque stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sarà in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario
della pesca e dell'acquacoltura.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-37