Atto
Art. 39
In vigore dal 17 dic 1994
1 Fino alla data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli da 156 a 165 e da 347 a 352 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nelle norme generali della politica comune della pesca di cui al regolamento (CEE) n. 3760/92, soltanto 441 pescherecci della Norvegia, indicati nell'allegato IV, in appresso denominato "elenco di base", possono essere autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca nelle divisioni CIEM Vb, VI e VII. Durante il periodo che va dalla data di adesione fino al 31 dicembre 1995, nella zona situata a sud di 56° 30' di latitudine nord, ad est di 12° di longitudine ovest e a nord di 50° 30' di latitudine nord l'esercizio delle attività di pesca è riservato unicamente ai
palangari.
2. Soltanto 165 pescherecci tipo adibiti alla pesca di specie demersali, fra quelli che figurano nell'elenco di base, sono autorizzati ad esercitare simultaneamente le loro attività di pesca, a condizione di figurare in un elenco periodico adottato dalla
Commissione.
3. Per "peschereccio tipo" si intende un peschereccio di potenza al freno uguale a 511 kilowatt (kW). I tassi di conversione per i
pescherecci di potenza diversa sono i seguenti;
- inferiore a 219 kW:0,57,
- uguale o superiore a 219 kW, ma inferiore a 292 kW:0,76,
- uguale o superiore a 292 kW, ma inferiore a 365 kW:0,85,
- uguale o superiore a 365 kW, ma inferiore a 438 kW:0,90,
- uguale o superiore a 438 kW, ma inferiore a 511 kW:0,96,
- uguale o superiore a 511 kW, ma inferiore a 584 kW:1,00,
- uguale o superiore a 584 kW, ma inferiore a 730 kW:1,07,
- uguale o superiore a 730, kW ma inferiore a 876 kW:1,11,
- superiore a 876 kW:2,25,
- palangari: 1,00,
- palangari equipaggiati di un dispositivo per la pastura automatica o per il sollevamento meccanico del palamite: 2,00.
4. Nel periodo dal 1 dicembre al 31 maggio la pesca di specie pelagiche è consentita contemporaneamente solo a 60 pescherecci e
nel periodo dal 1 giugno al 30 novembre solo a 30 pescherecci.
5. Gli eventuali adattamenti dell'elenco di base a seguito della messa fuori servizio, prima dell'adesione, di un peschereccio per motivi di forza maggiore sono adottati al più tardi il 1 gennaio 1995 secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 3760/92. Questi adattamenti non possono concernere il numero dei pescherecci e la loro ripartizione tra ciascuna delle categorie nè comportare un aumento del tonnellaggio globale o della potenza totale per ciascuna di queste. Inoltre, i pescherecci della Norvegia designati in sostituzione possono essere scelti soltanto fra quelli che figurano nell'elenco dell'allegato V.
6. Il numero dei pescherecci tipo di cui al paragrafo 2 può essere aumentato in funzione dell'evoluzione delle possibilità di pesca attribuite alla Norvegia per le popolazioni soggette a limitazione del tasso di sfruttamento ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 3760/92, secondo la procedura di cui all',
paragrafo 4 di detto regolamento.
7. I pescherecci indicati nell'elenco di base eventualmente messi fuori servizio o in disarmo e soppressi da detto elenco dopo l'adesione possono essere sostituiti da pescherecci della stessa categoria muniti di un motore di potenza non superiore a quella dei pescherecci soppressi dall'elenco.
Le condizioni di sostituzione di cui al precedente comma si applicano soltanto nella misura in cui la capacità della flotta degli attuali Stati membri non venga aumentata nelle acque comunitarie
dell'Atlantico.
8. Le disposizioni volte a garantire l'osservanza della normativa da parte degli operatori, comprese quelle concernenti la possibilità di non autorizzare il peschereccio interessato a pescare per un certo periodo, sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n.
3760/92.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-39