Atto
Art. 40
In vigore dal 17 dic 1994
1. Dopo la data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli da 156 a 165 e da 347 a 352 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nelle norme generali della politica comune della pesca di cui al regolamento (CEE) n. 3760/92 e fino al momento dell'applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca nelle acque di cui all', alle condizioni determinate dal Consiglio e secondo la procedura di cui
all', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
2. Il regime d'accesso di cui al paragrafo 1 è regolamentato in modo analogo a quello applicabile ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale, in appresso denominati "pescherecci dell'Unione attuale", nelle acque comunitarie
a nord di 62° latitudine nord.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-40