Atto
Art. 42
In vigore dal 17 dic 1994
Le modalità tecniche che risultano necessarie al fine di applicare gli sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all' del regolamento
(CEE) n. 3760/92.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-42