Atto
Art. 47
In vigore dal 17 dic 1994
1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie da attribuire all'Unione attuale, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia, per popolazioni diverse da quelle attualmente gestite congiuntamente dall'Unione e dalla Norvegia e soggette a limitazioni di cattura, è fissata come segue per specie e per zona:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. I quantitativi delle specie non soggette a limitazione dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione di catture, attribuiti all'Unione attuale nelle acque soggette alla sovranità o alla
giurisdizione della Norvegia, sono stabiliti forfettariamente come
segue, per specie e per zona:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario di licenze di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia lo sforzo di pesca dei pescherecci dell'Unione attuale per le specie non regolamentate e non attribuite non può superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in
vigore del trattato di adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-47