Atto

Art. 47

In vigore dal 17 dic 1994
1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie da attribuire all'Unione attuale, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia, per popolazioni diverse da quelle attualmente gestite congiuntamente dall'Unione e dalla Norvegia e soggette a limitazioni di cattura, è fissata come segue per specie e per zona: Parte di provvedimento in formato grafico 3. I quantitativi delle specie non soggette a limitazione dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione di catture, attribuiti all'Unione attuale nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia, sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario di licenze di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia lo sforzo di pesca dei pescherecci dell'Unione attuale per le specie non regolamentate e non attribuite non può superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.
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Art. 47 Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. — Testo vigente | Portale Normativo