Atto

Art. 51

In vigore dal 17 dic 1994
Fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, la Norvegia può mantenere le misure nazionali di controllo esistenti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e applicarle a tutti i pescherecci dell'Unione: durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione situate a nord di 62° di latitudine nord; durante un periodo di un anno a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione situate a sud di 62° di latitudine nord. Prima dello scadere di tali periodi transitori il Consiglio decide, secondo la procedura di cui all' del trattato CE, le misure di controllo applicabili nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia per tutti i pescherecci dell'Unione; ai fini del mantenimento o dello sviluppo delle misure esistenti.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-51

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Art. 51 Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. — Testo vigente | Portale Normativo