Atto›Sez. IV
Art. 53
In vigore dal 17 dic 1994
1. Durante un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di adesione, sono soggette ad un meccanismo di sorveglianza degli scambi i seguenti prodotti della pesca: salmone, aringa, sgombro, gamberetti, ventagli, scampi, scorfano di Norvegia e trota, in
provenienza dalla Norvegia e destinati agli altri Stati membri
dell'Unione.
2. Il meccanismo, gestito dalla Commissione, prevede massimali indicativi che consentono scambi senza ostacoli entro i massimali stessi. Esso si basa su documenti di spedizione rilasciati dal paese d'origine. In caso di superamento dei massimali o di gravi perturbazioni del mercato, la Commissione può adottare le opportune misure conformemente alla prassi comunitaria consolidata. Dette
misure non sono in alcun caso più rigorose di quelle applicate ad
importazioni da paesi terzi.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione, adotta, anteriormente al 31 dicembre 1994, la
procedura per l'applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-53