AttoCapo 4

Art. 58

In vigore dal 17 dic 1994
1. Il Regno di Norvegia è autorizzato ad aprire, fino al 31 dicembre 1999, un contingente tariffario annuale a dazio zero per lo stirene (codice NC 2902 50 00) di volume pari a 21 000 tonnellate, a condizione che le merci in questione: - siano immesse in libera pratica nel territorio del Regno di Norvegia e siano ivi consumate o vi subiscano una trasformazione atta a conferire l'origine comunitaria, e - restino soggette a vigilanza doganale, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di destinazione particolare (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del l2 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, ). 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo se a complemento della dichiarazione di immissione in libera pratica viene presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità norvegesi, attestante che le merci in questione rientrano nella sfera d'applicazione del paragrafo 1. 3. La Commissione e le autorità norvegesi competenti adottano le misure necessarie per garantire che il consumo finale del prodotto in questione o la trasformazione atta a conferirgli l'origine comunitaria abbiano luogo nel territorio del Regno di Norvegia.
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Art. 58 Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. — Testo vigente | Portale Normativo