Atto›Capo 4
Art. 56
In vigore dal 17 dic 1994
Il Regno di Norvegia può mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione, la tariffa doganale applicabile ai paesi
terzi per i prodotti di cui all'allegato VII.
Durante questo periodo il Regno di Norvegia riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il
seguente calendario:
- al 1° gennaio 1996, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 75%;
- al 1° gennaio 1997, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 40%.
Dal 1° gennaio 1998 il Regno di Norvegia applica integralmente la
tariffa doganale comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-56