AttoCapo 4

Art. 56

In vigore dal 17 dic 1994
Il Regno di Norvegia può mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione, la tariffa doganale applicabile ai paesi terzi per i prodotti di cui all'allegato VII. Durante questo periodo il Regno di Norvegia riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente calendario: - al 1° gennaio 1996, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 75%; - al 1° gennaio 1997, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 40%. Dal 1° gennaio 1998 il Regno di Norvegia applica integralmente la tariffa doganale comune.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-56

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Art. 56 Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. — Testo vigente | Portale Normativo