Art. 56
AttoCapo 4

Art. 56

65 / 235
In vigore dal 17 dic 1994
Il Regno di Norvegia può mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione, la tariffa doganale applicabile ai paesi terzi per i prodotti di cui all'allegato VII. Durante questo periodo il Regno di Norvegia riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente calendario: - al 1° gennaio 1996, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 75%; - al 1° gennaio 1997, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 40%. Dal 1° gennaio 1998 il Regno di Norvegia applica integralmente la tariffa doganale comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-56