Atto›Sez. III
Art. 52
In vigore dal 17 dic 1994
1. A decorrere dalla data di adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Norvegia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità.
Tuttavia, fino al 30 giugno 1998, il Regno di Norvegia gestisce in
stretto coordinamento con la Commissione l'accordo del 15 ottobre
1976 sulle reciproche relazioni di pesca concluso con la Russia.
2. I diritti ed obblighi che derivano per il Regno di Norvegia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente
mantenute.
3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi, di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il mantenimento delle possibilità di pesca, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo.
4. Laddove, in forza di accordi in vigore conclusi dalla Comunità con paesi terzi, in particolare con la Groenlandia, la Norvegia benefici di possibilità di pesca anteriormente alla data di
adesione, dette possibilità saranno mantenute in base ai principi
comunitari, tra cui quello della stabilità relativa.
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