Atto
Art. 44
In vigore dal 17 dic 1994
1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione di catture, da attribuire alla Norvegia, è fissata come segue per specie e per zona:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Le possibilità di pesca attribuite alla Norvegia sono fissate in conformità con l', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n.
3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994.
3. I quantitativi attribuiti alla Norvegia delle specie non soggette a limiti dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione delle catture, o soggetti a TAC, ma non ripartiti in contingenti tra gli
Stati membri dell'Unione attuale, sono stabiliti forfettariamente
come segue, per specie e per zona:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale lo sforzo di pesca dei pescherecci della Norvegia sulle specie non regolamentate e non attribuite non può superare i livelli
raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del
trattato di adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-44