Atto
Art. 38
In vigore dal 17 dic 1994
Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, l'accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri attuali da parte di pescherecci battenti bandiera della Norvegia e immatricolati e/o registrati in un porto norvegese, in appresso denominati "pescherecci della Norvegia",
è sottoposto al regime definito alla presente sottosezione.
A decorrere dalla data di adesione il suddetto regime di accesso garantirà il mantenimento, da parte della Norvegia, delle
possibilità di pesca definite all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-38