Allegato VII›Sez. 5
Art. 8
Maggioranza richiesta per le decisioni
In vigore dal 20 dic 1994
Maggioranza richiesta per le decisioni
Le decisioni del tribunale arbitrale sono adottate a maggioranza dei voti dei suoi membri. L'assenza o l'astensione di meno della metà dei membri non costituisce un ostacolo per il raggiungimento di una decisione da parte del tribunale. In caso di parità tra i voti, il voto del Presidente è decisivo.
Storico versioni
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