Allegato VIISez. 5

Art. 9

Contumacia

In vigore dal 20 dic 1994
Contumacia Se una delle parti della controversia non compare innanzi al tribunale arbitrale o non si difende, l'altra parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di emettere la decisione. L'assenza di una parte o la mancata difesa non costituiscono un ostacolo al procedimento. Prima di emettere la decisione arbitrale, il tribunale arbitrale accerta non solo di essere competente sulla controversia, ma anche che la domanda sia fondata in fatto ed in diritto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-9-3

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