Allegato VII›Sez. 5
Art. 5
Procedura
In vigore dal 20 dic 1994
Procedura
Salvo che le parti non convengano diversamente, il tribunale arbitrale fissa la sua procedura, assicurando a ciascuna delle parti la piena opportunità di essere sentita e di esporre il suo caso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-5-3