Allegato VIISez. 5

Art. 5

Procedura

In vigore dal 20 dic 1994
Procedura Salvo che le parti non convengano diversamente, il tribunale arbitrale fissa la sua procedura, assicurando a ciascuna delle parti la piena opportunità di essere sentita e di esporre il suo caso.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-5-3

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Procedura (Art. 5 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo