Allegato VII›Sez. 5
Art. 6
Obblighi delle parti della controversia
In vigore dal 20 dic 1994
Obblighi delle parti della controversia
Le parti della controversia devono facilitare il lavoro del tribunale arbitrale ed, in particolare, conformemente alle loro leggi ed utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, devono:
a) fornirgli tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni
pertinenti; e
b) dargli la possibilità, quando ciò sia necessario, di chiamare dei testimoni o dei periti e di ricevere le loro deposizioni e di effettuare dei sopralluoghi nei posti cui il caso si riferisce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-6-3