Allegato VIISez. 5

Art. 6

Obblighi delle parti della controversia

In vigore dal 20 dic 1994
Obblighi delle parti della controversia Le parti della controversia devono facilitare il lavoro del tribunale arbitrale ed, in particolare, conformemente alle loro leggi ed utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, devono: a) fornirgli tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti; e b) dargli la possibilità, quando ciò sia necessario, di chiamare dei testimoni o dei periti e di ricevere le loro deposizioni e di effettuare dei sopralluoghi nei posti cui il caso si riferisce.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-6-3

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Obblighi delle parti della controversia (Art. 6 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo