Allegato VIISez. 5

Art. 7

Spese

In vigore dal 20 dic 1994
Spese Salvo che il tribunale arbitrale non decida diversamente a causa delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale compresa la rimunerazione dei suoi membri, sono a carico delle parti della controversia in eguale proporzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-7-3

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Spese (Art. 7 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo