Allegato VIISez. 5

Art. 12

Interpretazione ed attuazione della decisione

In vigore dal 20 dic 1994
Interpretazione ed attuazione della decisione 1. Qualsiasi contestazione che possa sorgere tra le parti della controversia con riferimento all'interpretazione od alle modalità di attuazione della decisione può essere sottoposta da ciascuna delle parli alla cognizione del tribunale arbitrale che ha emesso la decisione. A questo scopo, ogni seggio vacante nel tribunale è ricoperto secondo le modalità della nomina originaria dei membri del tribunale. 2. Qualsiasi contestazione di tale genere può essere sottoposta ad un'altra corte o tribunale ai sensi dell', se così convengono tutte le parti della controversia.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-12-3

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Interpretazione ed attuazione della decisione (Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo