Art. 12 · Interpretazione ed attuazione della decisione
Allegato VIISez. 5

Art. 12

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Interpretazione ed attuazione della decisione

In vigore dal 20 dic 1994
Interpretazione ed attuazione della decisione 1. Qualsiasi contestazione che possa sorgere tra le parti della controversia con riferimento all'interpretazione od alle modalità di attuazione della decisione può essere sottoposta da ciascuna delle parli alla cognizione del tribunale arbitrale che ha emesso la decisione. A questo scopo, ogni seggio vacante nel tribunale è ricoperto secondo le modalità della nomina originaria dei membri del tribunale. 2. Qualsiasi contestazione di tale genere può essere sottoposta ad un'altra corte o tribunale ai sensi dell', se così convengono tutte le parti della controversia.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-12-3