Allegato VIII›Sez. 5
Art. 2
Elenchi di esperti
In vigore dal 20 dic 1994
Elenchi di esperti
1. Un elenco di esperti è stilato e conservato con riferimento a ciascuno dei seguenti settori: 1) pesca; 2) protezione e preservazione dell'ambiente marino; 3) ricerca scientifica marina; e 4) alla navigazione, incluso l'inquinamento da navi e da immissioni.
2. In materia di pesca, l'elenco di esperti è stilato e tenuto dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, in materia di ricerca scientifica marina dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa, in materia di navigazione, compreso l'inquinamento da navi e da immissioni, dall'Organizzazione Marittima Internazionale, o, in ciascun caso, dall'organo sussidiario appropriato al quale l'organizzazione, il programma o la commissione in questione ha delegato questa funzione.
3. Ciascuno Stato contraente ha diritto di nominare, in ciascuno di questi settori, due esperti la cui competenza negli aspetti giuridici, scientifici, o tecnici di tale settore sia fondata e generalmente riconosciuta e che godano della più alta reputazione di imparzialità e di integrità. In ciascun settore, l'elenco è composto dai nomi delle persone così designate.
4. Se in un qualsiasi momento, il numero degli esperti nominati da uno Stato contraente nell'elenco così formato è inferiore a due, tale Stato contraente ha diritto di effettuare tante altre nomine quante sono necessarie.
5. Il nome di un esperto rimane nell'elenco fino a quando non sia ritirato dallo Stato contraente che ha effettuato la nomina, fatto salvo che tale esperto continua a partecipare a ciascun tribunale arbitrale speciale nel quale sia stato nominato fino a quando il procedimento innanzi a tale tribunale non sia concluso.
Storico versioni
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