Allegato VII›Sez. 5
Art. 13
Applicazione a soggetti diversi dagli Stati contraenti
In vigore dal 20 dic 1994
Applicazione a soggetti diversi dagli Stati contraenti
Le disposizioni del presente Allegato si applicano mutatis mutandis a qualsiasi controversia che coinvolga soggetti diversi dagli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-13-3