Allegato IXSez. 5

Art. 2

Firma

In vigore dal 20 dic 1994
Firma Le organizzazioni internazionali possono firmare la presente Convenzione se la maggioranza dei loro Stati membri ne sono firmatari. Al momento della firma, l'organizzazione internazionale effettua una dichiarazione nella quale specifica i settori retti dalla presente Convenzione rispetto ai quali la competenza è stata trasferita a tale organizzazione dai suoi Stati membri che sono firmatari della presente Convenzione, e la natura e l'estensione di tale competenza.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-2-4

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Firma (Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo