Allegato IX›Sez. 5
Art. 4
Estensione della partecipazione, diritti ed obblighi
In vigore dal 20 dic 1994
Estensione della partecipazione, diritti ed obblighi
1. Lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale deve contenere l'impegno di accettare i diritti e gli obblighi degli Stati previsti dalla presente Convenzione con riferimento ai settori rispetto ai quali le è stata trasferita la competenza dagli Stati membri che sono parti della presente Convenzione.
2. Le organizzazioni internazionali sono contraenti della presente Convenzione nei limiti della competenza definita nelle dichiarazioni, comunicazioni di informazioni o notifiche di cui all' del presente Allegato.
3. Per quanto riguarda i settori nei quali la competenza è stata loro trasferita dagli Stati membri, tali organizzazioni internazionali esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi di cui, in base alla presente Convenzione, sarebbero titolari i loro Stati membri che sono parti della Convenzione. Gli Stati membri di una organizzazione internazionale non esercitano le competenze che hanno trasferito a quest'ultima.
4. La partecipazione di una organizzazione internazionale non conferisce in alcun caso una rappresentanza superiore a quella cui avrebbero altrimenti diritto gli Stati membri che sono contraenti della Convenzione; questa disposizione si applica in particolare ai diritti in materia di adozione di decisioni.
5. La partecipazione di una organizzazione internazionale non conferisce in alcun caso alcun diritto, in base alla presente Convenzione, agli Stati membri dell'organizzazione che non sono Stati contraenti della presente Convenzione.
6. Nel caso di conflitto tra gli obblighi di una organizzazione internazionale derivanti dalla presente Convenzione ed i suoi obblighi derivanti dall'accordo istitutivo o da altri atti connessi, prevalgono gli obblighi di cui alla presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-4-4