Accordo›Sez. 5
Art. 1
Attuazione della Parte XI
In vigore dal 20 dic 1994
ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLA PARTE XI DELLA
CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL
1982
ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLA PARTE XI
DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO
DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982
Gli Stati contraenti del presente Accordo,
Riconoscendo l'importante contributo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (d'ora in poi "la Convenzione") al mantenimento della pace, alla giustizia ed al progresso di tutti i popoli del mondo;
Confermando che i fondi marini ed oceanici ed il loro sottosuolo oltre i limiti della giurisdizione statale (d'ora in poi "l'Area"), come anche le risorse dell'Area sono patrimonio comune dell'umanità;
Consapevoli dell'importanza della Convenzione per quanto riguarda la protezione e preservazione dell'ambiente marino e del crescente interesse per l'ambiente mondiale;
Considerato il rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite sui risultati delle consultazioni informali tra gli Stati che hanno avuto luogo dal 1990 al 1994 in merito a questioni insolute relative alla Parte XI ed a disposizioni collegate della Convenzione (d'ora in poi "Parte XI");
Tenendo conto dei cambiamenti politici ed economici compresi gli approcci rivolti al mercato che influiscono sull'attuazione della Parte XI;
Desiderando agevolare la partecipazione universale alla Convenzione;
Ritenendo che un accordo in merito all'attuazione della Parte XI sarebbe il modo migliore di raggiungere questo obiettivo;
Hanno convenuto quanto segue:
Attuazione della Parte XI
1. Gli Stati contraenti del presente Accordo si impegnano ad attuare la Parte XI conformemente al presente Accordo.
2. L'Allegato è parte integrante del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-a-1