AccordoSez. 5

Art. 5

Procedura semplificata

In vigore dal 20 dic 1994
Procedura semplificata 1. Gli Stati o i soggetti che abbiano depositato uno strumento di ratifica, conferma formale o adesione relativo alla Convenzione prima della data di adozione del presente Accordo e che abbiano firmato il presente Accordo conformemente all', c), si riterrà che abbiano consentito ad essere obbligati dal presente Accordo dodici mesi dopo la data della sua adozione, a meno che tali Stati o soggetti non notifichino per iscritto al depositario prima di quella data che non stanno utilizzando la procedura semplificata disposta nel presente articolo. 2. Nel caso che venisse fatta tale notifica, il consenso ad essere obbligati, dal presente Accordo è determinato conformemente all', b).
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-a-5

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