Accordo›Sez. 5
Art. 2
Rapporti tra il presente Accordo e la Parte XI
In vigore dal 20 dic 1994
Rapporti tra il presente Accordo e la Parte XI
1. Le disposizioni del presente Accordo e della Parte XI sono interpretate ed applicate insieme come se si trattasse di un unico strumento. Nel caso di discordanza tra il presente Accordo e la Parte XI prevalgono le disposizioni del presente Accordo.
2. Gli Articoli da 309 a 319 della Convenzione si applicano al presente Accordo così come si applicano alla Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-a-2