AccordoSez. 5

Art. 2

Rapporti tra il presente Accordo e la Parte XI

In vigore dal 20 dic 1994
Rapporti tra il presente Accordo e la Parte XI 1. Le disposizioni del presente Accordo e della Parte XI sono interpretate ed applicate insieme come se si trattasse di un unico strumento. Nel caso di discordanza tra il presente Accordo e la Parte XI prevalgono le disposizioni del presente Accordo. 2. Gli Articoli da 309 a 319 della Convenzione si applicano al presente Accordo così come si applicano alla Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-a-2

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