AccordoSez. 5

Art. 7

Applicazione provvisoria

In vigore dal 20 dic 1994
Applicazione provvisoria Se il 16 novembre 1994 il presente Accordo non è entrato in vigore, esso sarà applicato in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore dagli: a) Stati che hanno consentito alla sua adozione nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tranne gli Stati che prima del 16 novembre 1994 notificano per iscritto al depositario che non applicheranno in tal modo il presente Accordo o che consentiranno a tale applicazione solo in seguito a successiva firma o notifica per iscritto; b) Stati e soggetti che firmano il presente Accordo, tranne gli Stati o i soggetti che notificano per iscritto al depositario al momento della firma che non applicheranno in tal modo il presente Accordo; c) Stati e soggetti che consentono alla sua applicazione provvisoria tramite notifica per iscritto al depositario; e d) Stati che aderiscono al presente Accordo. 2. Tutti tali Stati e soggetti applicano il presente Accordo in via provvisoria conformemente alle loro leggi e regolamenti nazionali o interni, a partire dal 16 novembre 1994 o dalla data della firma, della notifica del consenso o della adesione, se successiva. 3. L'applicazione provvisoria terminerà alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo. In ogni caso, l'applicazione provvisoria terminerà il 16 novembre 1998 se a quella data non sarà stata soddisfatta la condizione di cui all', che richiede il consenso ad essere obbligati dal presente Accordo di almeno sette degli Stati di cui al numero 1, a) della risoluzione II (dei quali almeno cinque devono essere Stati industrializzati).
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-a-7

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Applicazione provvisoria (Art. 7 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo