AccordoSez. 5

Art. 10

Testi autentici

In vigore dal 20 dic 1994
Testi autentici L'originale del presente Accordo, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. IN FEDE, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo. FATTO A NEW YORK, il ventotto luglio millenovecentonovantaquattro.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-a-10

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Testi autentici (Art. 10 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo