Art. 4

In vigore dal 20 dic 1994
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all', primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, è da intendersi sostituita dalla definizione di cui all' della convenzione di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-rd-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994. — Testo vigente | Portale Normativo